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				<title>TECNO IMPIANTI : News > Settore Elettrico</title>
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				<copyright>© 2009 - Tutti i diritti riservati</copyright>
				<managingEditor>info@nospam.com (Tauro Teodoro)</managingEditor>
				<webMaster>info@nospam.com (Tauro Teodoro)</webMaster>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:37:10 +0200</pubDate>
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					<title>TECNO IMPIANTI : News > Settore Elettrico</title>
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<title>Fotovoltaico: le novità 2012</title>
<link>http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?item.27.5</link>
<description><![CDATA[L'articolo 65 del Decreto Liberalizzazioni dovrebbe mettere la parola "fine" agli impianti a terra, in quanto questi non potranno più accedere alle tariffe incentivanti, mentre le serre potranno godere delle maggiori tariffe incentivanti riservate agli impianti "sugli edifici".<br />E' confermato il premio che consiste nell'incremento del 10% della tariffa incentivante riservato agli impianti realizzati con pannelli fotovoltaici Europei, e rimane confermato anche il premio pari ad un incremento della tariffa incentivante di 5 centesimi di euro/Kwh per gli impianti installati sulle coperture in sostituzione di Eternit. I premi non sono tra loro cumulabili.<br />Inoltre, come stabilito dalle "Regole applicative delle tariffe incentivanti" recentemente pubblicate dal GSE, dal 1° gennaio 2012 potranno godere del premio per prodotti europei esclusivamente gli impianti realizzati con pannelli fotovoltaici corredati da un certificato denominato "factory Ispection" e aventi una nuova etichetta riportante il logo dell'ente di certificazione.<br />Saranno ammessi alle tariffe incentivanti esclusivamente gli impianti realizzati con pannelli fotovoltaici che godono di almeno 10 anni di garanzia contro i difetti di fabbricazione. Dal 30 giugno 2012 sarà obbligatorio trasmettere al GSE la seguente documentazione:<br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Certificato rilasciato dal produttore attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei pannelli fotovoltaici al termine della vita utile.</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Certificato attestante che il produttore dei moduli possiede le certificazioni ISO 9001: 2008, OHSAS 18001 e ISO 14000.</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Un certificato di ispezione di fabbrica "Factory Ispection", rilasciato da un ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, che attesti di aver verificato i punti di cui sopra e il rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.</li></ul><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[L'articolo 65 del Decreto Liberalizzazioni dovrebbe mettere la parola "fine" agli impianti a terra, in quanto questi non potranno più accedere alle tariffe incentivanti, mentre le serre potranno godere delle maggiori tariffe incentivanti riservate agli impianti "sugli edifici".<br />E' confermato il premio che consiste nell'incremento del 10% della tariffa incentivante riservato agli impianti realizzati con pannelli fotovoltaici Europei, e rimane confermato anche il premio pari ad un incremento della tariffa incentivante di 5 centesimi di euro/Kwh per gli impianti installati sulle coperture in sostituzione di Eternit. I premi non sono tra loro cumulabili.<br />Inoltre, come stabilito dalle "Regole applicative delle tariffe incentivanti" recentemente pubblicate dal GSE, dal 1° gennaio 2012 potranno godere del premio per prodotti europei esclusivamente gli impianti realizzati con pannelli fotovoltaici corredati da un certificato denominato "factory Ispection" e aventi una nuova etichetta riportante il logo dell'ente di certificazione.<br />Saranno ammessi alle tariffe incentivanti esclusivamente gli impianti realizzati con pannelli fotovoltaici che godono di almeno 10 anni di garanzia contro i difetti di fabbricazione. Dal 30 giugno 2012 sarà obbligatorio trasmettere al GSE la seguente documentazione:<br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Certificato rilasciato dal produttore attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei pannelli fotovoltaici al termine della vita utile.</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Certificato attestante che il produttore dei moduli possiede le certificazioni ISO 9001: 2008, OHSAS 18001 e ISO 14000.</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Un certificato di ispezione di fabbrica "Factory Ispection", rilasciato da un ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, che attesti di aver verificato i punti di cui sopra e il rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.</li></ul><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?cat.5'>Settore Elettrico</category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:41:46 +0100</pubDate>
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</item>

<item>
<title>Nuove prescrizioni e nuova classificazione degli impianti elettrici in ambienti residenziali. Guida alla CEI 64-8 V3</title>
<link>http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?item.22.5</link>
<description><![CDATA[A febbraio 2011 è stata pubblicata la variante V3 della norma CEI 64-8 che introduce nuove prescrizioni inerenti la sicurezza degli impianti elettrici e definisce 3 livelli prestazionali per la realizzazione e/o rifacimenti degli impianti in ambito residenziale.<br /><br />Prescrizioni relative alla sicurezza<br />Le nuove prescrizioni inerenti la sicurezza interessano la Parte 3 e la Parte 5 della CEI 64-8, con l’aggiunta di ulteriori raccomandazioni relative a:<br /><br /><ol class='bbcode' style='list-style-type: type'><li class='bbcode'>dispositivi di protezione differenziale: l’interruttore differenziale deve garantire la selettività totale delle protezioni poste a valle;<br /></li><li class='bbcode'>realizzazione delle giunzioni: il collegamento “entra-esci” è consentito solo all’interno della stessa scatola o al massimo tra due scatole successive; <br /></li><li class='bbcode'>realizzazione dei quadri: ogni unità abitativa deve essere dotata di uno o più quadri e l’interruttore generale, se differenziale, deve avere selettività totale. La protezione differenziale deve essere suddivisa almeno su due interruttori; <br /></li><li class='bbcode'>dotazione fondamentale di punti di prelievo di energia e di comando: ogni presa TV (richieste nella Tabella A) deve avere la predisposizione per 6 prese energia, etc. <br /> </li></ol><br />Livelli prestazionali<br />L’utente finale, in accordo con il progettista e l’installatore, avrà la possibilità di richiedere il dimensionamento dell’impianto potendo scegliere tra 3 livelli prestazionali, in funzione del confort e del livello qualitativo dell’abitazione.<br />I Livelli Prestazionali si differenziano in base alle dotazioni minime previste nell’impianto; la Tabella A della nuova V3 riporta il dettaglio delle dotazioni previste (punti prese, punti luce, prese tv e telefono) per i singoli ambienti (cucina, soggiorno, etc.), nonché il numero di circuiti, la protezione contro le sovratensioni (SPD), l’illuminazione di sicurezza e i circuiti ausiliari per ogni livello prestazionale.<br /><br />In particolare:<br /><br /><ol class='bbcode' style='list-style-type: type'><li class='bbcode'>il Livello I prevede un numero minimo di punti-prese e punti-luce per i vari ambienti e un numero minimo di circuiti in base alla superficie calpestabile dell’appartamento; <br /></li><li class='bbcode'>il Livello II deve garantire una maggiore fruibilità dell’impianto rispetto alle prescrizioni impiantistiche minime di livello I, quindi un aumento della dotazione e dei componenti, nonché maggiori impianti ausiliari (ad. esempio il controllo carichi);<br /></li><li class='bbcode'>il Livello III è costituito da una dotazione impiantistica ampia e tecnologicamente avanzata (impianto domotico).</li></ol><br /> <br />Si precisa, infine, che il livello prestazionale dell’impianto elettrico non è legato alla categoria catastale dell’immobile né alla classificazione energetica dello stesso, ma concorre a determinare la qualità dell’unità immobiliare.<br /><br /><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[A febbraio 2011 è stata pubblicata la variante V3 della norma CEI 64-8 che introduce nuove prescrizioni inerenti la sicurezza degli impianti elettrici e definisce 3 livelli prestazionali per la realizzazione e/o rifacimenti degli impianti in ambito residenziale.<br /><br />Prescrizioni relative alla sicurezza<br />Le nuove prescrizioni inerenti la sicurezza interessano la Parte 3 e la Parte 5 della CEI 64-8, con l’aggiunta di ulteriori raccomandazioni relative a:<br /><br /><ol class='bbcode' style='list-style-type: type'><li class='bbcode'>dispositivi di protezione differenziale: l’interruttore differenziale deve garantire la selettività totale delle protezioni poste a valle;<br /></li><li class='bbcode'>realizzazione delle giunzioni: il collegamento “entra-esci” è consentito solo all’interno della stessa scatola o al massimo tra due scatole successive; <br /></li><li class='bbcode'>realizzazione dei quadri: ogni unità abitativa deve essere dotata di uno o più quadri e l’interruttore generale, se differenziale, deve avere selettività totale. La protezione differenziale deve essere suddivisa almeno su due interruttori; <br /></li><li class='bbcode'>dotazione fondamentale di punti di prelievo di energia e di comando: ogni presa TV (richieste nella Tabella A) deve avere la predisposizione per 6 prese energia, etc. <br /> </li></ol><br />Livelli prestazionali<br />L’utente finale, in accordo con il progettista e l’installatore, avrà la possibilità di richiedere il dimensionamento dell’impianto potendo scegliere tra 3 livelli prestazionali, in funzione del confort e del livello qualitativo dell’abitazione.<br />I Livelli Prestazionali si differenziano in base alle dotazioni minime previste nell’impianto; la Tabella A della nuova V3 riporta il dettaglio delle dotazioni previste (punti prese, punti luce, prese tv e telefono) per i singoli ambienti (cucina, soggiorno, etc.), nonché il numero di circuiti, la protezione contro le sovratensioni (SPD), l’illuminazione di sicurezza e i circuiti ausiliari per ogni livello prestazionale.<br /><br />In particolare:<br /><br /><ol class='bbcode' style='list-style-type: type'><li class='bbcode'>il Livello I prevede un numero minimo di punti-prese e punti-luce per i vari ambienti e un numero minimo di circuiti in base alla superficie calpestabile dell’appartamento; <br /></li><li class='bbcode'>il Livello II deve garantire una maggiore fruibilità dell’impianto rispetto alle prescrizioni impiantistiche minime di livello I, quindi un aumento della dotazione e dei componenti, nonché maggiori impianti ausiliari (ad. esempio il controllo carichi);<br /></li><li class='bbcode'>il Livello III è costituito da una dotazione impiantistica ampia e tecnologicamente avanzata (impianto domotico).</li></ol><br /> <br />Si precisa, infine, che il livello prestazionale dell’impianto elettrico non è legato alla categoria catastale dell’immobile né alla classificazione energetica dello stesso, ma concorre a determinare la qualità dell’unità immobiliare.<br /><br /><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?cat.5'>Settore Elettrico</category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 12:34:00 +0200</pubDate>
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<item>
<title>IV Conto Energia, dopo il sì del CdM la firma</title>
<link>http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?item.19.5</link>
<description><![CDATA[Dopo il via libera di Palazzo Chigi, il decreto è stato firmato dai ministri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente. Tra gli elementi clou la premialità per le installazioni in aree da bonificare, in sostituzione di amianto e di quelle che supportino la qualità del Made in Italy.<br />Il Quarto Conto Energia è stato firmato. Finisce così la lunga attesa del comparto fotovoltaico che da oggi in poi potrà contare su una nuova disciplina delle modalità d’incentivazione. Come annunciato il testo del decreto è giunto questa mattina sul tavolo di Palazzo Chigi dove ha ricevuto il via libera “politico” del Consiglio dei Ministri prima di vedere apporre la firma dei ministri Paolo Romani e Stefania Prestigiacomo. Un passaggio, quello in CdM, non obbligatorio per la validità formale ma richiesto da Giulio Tremonti in merito agli effetti di lungo periodo ed evidentemente necessario dopo le tensioni, ora appianate, tra l’Mse e il dicastero dell’Ambiente.<br />L’intesa vera e propria sulle ultime rifiniture del decreto è stata raggiunta dai ministeri competenti ieri sera: “Superate le incomprensioni credo che questo provvedimento rafforzi il settore”, ha commentato Prestigiacomo sottolineando come il testo concordato supporti “in maniera straordinaria i piccoli impianti fino a 200 kW sia sui tetti che a terra, un vero capovolgimento dei criteri precedenti che spinge sui piccoli e privilegia l’autoconsumo”.<br />VERSO LA GRID PARITY Stabilità e prospettive a lungo termine, queste, spiega Romani, saranno le caratteristiche che accompagneranno, grazie al nuovo FiT, il mercato del fotovoltaico nazionale fino al raggiungimento della competitività tecnologica. ”E’ una riforma strutturale per le imprese e i cittadini, raggiunta dopo una complessa e laboriosa concertazione. Per il futuro energetico del Paese – ha aggiunto il ministro – siamo impegnati a raggiungere e superare gli obiettivi di Europa 2020. Le energie rinnovabili avranno, assieme all’efficienza energetica e alle reti intelligenti, un ruolo fondamentale nella nuova strategia energetica nazionale che presenteremo nella Conferenza Nazionale per l’Energia”. Con questo nuovo sistema – aggiunge la nota stampa rilasciata dal dicastero – il governo prevede di raggiungere la grid parity, vale a dire la competitività della tecnologia, già al 2017.<br />IL NUOVO REGIME Il provvedimento non riporta sostanziali novità rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. Eliminato ogni limite alla produzione che lascia invece il posto ad sistema di regolazione automatica del livello degli incentivi in relazione alla potenza installata che entrerà a regime a partire dal 2013. “Nel periodo transitorio è previsto un decalage progressivo necessario per allineare il nostro Paese ai livelli comunitari e la salvaguardia degli investimenti in corso. Inoltre un tetto di spesa massima ed un registro tenuto dal Gse solo sui grandi impianti (superiori a 1 MW su tetto e 200 kW a terra), consentiranno di limitare i fenomeni speculativi”.<br />Rimane confermata l’erogazione dell’incentivo dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto, con la garanzia del rispetto dell’iter di connessione da parte del gestore di rete. Uno dei “pilastri” del nuovo Conto Energia, come definito dallo stesso Ministro Romani, sarà “la certezza della produzione elettrica, con l’Autorità che regola questo meccanismo”. L’articolo 6-bis riporta infatti “Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l’attivazione della connessione [...] comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo Allegato A, e successive modifiche e integrazioni”.<br />Rimane ovviamente anche la distinzione tra piccoli e grandi impianti, così come le premialità aggiunte per specifiche tipologie e applicazioni fotovoltaiche: del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti installati in sostituzione di coperture contenenti amianto; del 5% per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea. Inoltre a vantaggio dei consumatori e della qualità del Made in Italy, sono stati introdotti determinati requisiti di garanzia, efficienza e innovazione degli impianti, al rispetto dei quali sono previsti livelli di incentivazione più elevati.<br />Infine, tariffa speciale per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline: avranno diritto ad un incentivo pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e la tariffa spettante per “altri impianti fotovoltaici”.<br /><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Dopo il via libera di Palazzo Chigi, il decreto è stato firmato dai ministri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente. Tra gli elementi clou la premialità per le installazioni in aree da bonificare, in sostituzione di amianto e di quelle che supportino la qualità del Made in Italy.<br />Il Quarto Conto Energia è stato firmato. Finisce così la lunga attesa del comparto fotovoltaico che da oggi in poi potrà contare su una nuova disciplina delle modalità d’incentivazione. Come annunciato il testo del decreto è giunto questa mattina sul tavolo di Palazzo Chigi dove ha ricevuto il via libera “politico” del Consiglio dei Ministri prima di vedere apporre la firma dei ministri Paolo Romani e Stefania Prestigiacomo. Un passaggio, quello in CdM, non obbligatorio per la validità formale ma richiesto da Giulio Tremonti in merito agli effetti di lungo periodo ed evidentemente necessario dopo le tensioni, ora appianate, tra l’Mse e il dicastero dell’Ambiente.<br />L’intesa vera e propria sulle ultime rifiniture del decreto è stata raggiunta dai ministeri competenti ieri sera: “Superate le incomprensioni credo che questo provvedimento rafforzi il settore”, ha commentato Prestigiacomo sottolineando come il testo concordato supporti “in maniera straordinaria i piccoli impianti fino a 200 kW sia sui tetti che a terra, un vero capovolgimento dei criteri precedenti che spinge sui piccoli e privilegia l’autoconsumo”.<br />VERSO LA GRID PARITY Stabilità e prospettive a lungo termine, queste, spiega Romani, saranno le caratteristiche che accompagneranno, grazie al nuovo FiT, il mercato del fotovoltaico nazionale fino al raggiungimento della competitività tecnologica. ”E’ una riforma strutturale per le imprese e i cittadini, raggiunta dopo una complessa e laboriosa concertazione. Per il futuro energetico del Paese – ha aggiunto il ministro – siamo impegnati a raggiungere e superare gli obiettivi di Europa 2020. Le energie rinnovabili avranno, assieme all’efficienza energetica e alle reti intelligenti, un ruolo fondamentale nella nuova strategia energetica nazionale che presenteremo nella Conferenza Nazionale per l’Energia”. Con questo nuovo sistema – aggiunge la nota stampa rilasciata dal dicastero – il governo prevede di raggiungere la grid parity, vale a dire la competitività della tecnologia, già al 2017.<br />IL NUOVO REGIME Il provvedimento non riporta sostanziali novità rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. Eliminato ogni limite alla produzione che lascia invece il posto ad sistema di regolazione automatica del livello degli incentivi in relazione alla potenza installata che entrerà a regime a partire dal 2013. “Nel periodo transitorio è previsto un decalage progressivo necessario per allineare il nostro Paese ai livelli comunitari e la salvaguardia degli investimenti in corso. Inoltre un tetto di spesa massima ed un registro tenuto dal Gse solo sui grandi impianti (superiori a 1 MW su tetto e 200 kW a terra), consentiranno di limitare i fenomeni speculativi”.<br />Rimane confermata l’erogazione dell’incentivo dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto, con la garanzia del rispetto dell’iter di connessione da parte del gestore di rete. Uno dei “pilastri” del nuovo Conto Energia, come definito dallo stesso Ministro Romani, sarà “la certezza della produzione elettrica, con l’Autorità che regola questo meccanismo”. L’articolo 6-bis riporta infatti “Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l’attivazione della connessione [...] comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo Allegato A, e successive modifiche e integrazioni”.<br />Rimane ovviamente anche la distinzione tra piccoli e grandi impianti, così come le premialità aggiunte per specifiche tipologie e applicazioni fotovoltaiche: del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti installati in sostituzione di coperture contenenti amianto; del 5% per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea. Inoltre a vantaggio dei consumatori e della qualità del Made in Italy, sono stati introdotti determinati requisiti di garanzia, efficienza e innovazione degli impianti, al rispetto dei quali sono previsti livelli di incentivazione più elevati.<br />Infine, tariffa speciale per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline: avranno diritto ad un incentivo pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e la tariffa spettante per “altri impianti fotovoltaici”.<br /><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?cat.5'>Settore Elettrico</category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Fri, 06 May 2011 20:34:06 +0200</pubDate>
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</item>

<item>
<title>Proroga termini asseverazione tecnica impianti fotovoltaici</title>
<link>http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?item.17.5</link>
<description><![CDATA[Questo è il testo proposto del decreto nel punto riguardante la proroga dei termini per l’asseverazione del fine lavori per gli impianti fotovoltaici.<br />Capo VIII<br />SVILUPPO ECONOMICO<br />Art. 20<br />(Proroga termini asseverazione tecnica impianti fotovoltaici)<br />1. Al comma 1- bis dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41. le parole “La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione” sono sostituite dalle seguenti: “A seguito della comunicazione di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2011 è trasmessa ai medesimi soggetti una asseverazione”.<br /> <br />Si richiama a questo punto la legge n. 129 del 13 agosto 2010 dove è modificato l’articolo in questione. L’articolo 1- septies della legge 13 agosto 2010, n. 129 recita:<br />“Art. 1-septies. – (Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili). – 1. Il comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e’ sostituito dai seguenti:<br />“1. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione foto-voltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.<br />1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 e’ accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione”.<br />Come succede in questi casi il testo non risulta chiarissimo, nel senso che non si capisce bene se la proroga al 31 gennaio 2011 riguarda solo la trasmissione dell’asseverazione o anche la comunicazione di fine lavori dell’impianto fotovoltaico entro tale data. Si attendono chiarimenti in merito in attesa comunque del testo definitivo del milleproroghe sulla Gazzetta Ufficiale.<br /><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Questo è il testo proposto del decreto nel punto riguardante la proroga dei termini per l’asseverazione del fine lavori per gli impianti fotovoltaici.<br />Capo VIII<br />SVILUPPO ECONOMICO<br />Art. 20<br />(Proroga termini asseverazione tecnica impianti fotovoltaici)<br />1. Al comma 1- bis dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41. le parole “La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione” sono sostituite dalle seguenti: “A seguito della comunicazione di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2011 è trasmessa ai medesimi soggetti una asseverazione”.<br /> <br />Si richiama a questo punto la legge n. 129 del 13 agosto 2010 dove è modificato l’articolo in questione. L’articolo 1- septies della legge 13 agosto 2010, n. 129 recita:<br />“Art. 1-septies. – (Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili). – 1. Il comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e’ sostituito dai seguenti:<br />“1. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione foto-voltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.<br />1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 e’ accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione”.<br />Come succede in questi casi il testo non risulta chiarissimo, nel senso che non si capisce bene se la proroga al 31 gennaio 2011 riguarda solo la trasmissione dell’asseverazione o anche la comunicazione di fine lavori dell’impianto fotovoltaico entro tale data. Si attendono chiarimenti in merito in attesa comunque del testo definitivo del milleproroghe sulla Gazzetta Ufficiale.<br /><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?cat.5'>Settore Elettrico</category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 11:52:12 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?item.17.5</guid>
</item>

<item>
<title>Bozza Decreto Conto Energia per il 2011</title>
<link>http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?item.6.5</link>
<description><![CDATA[Il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato la bozza di Decreto "Conto Energia" per gli impianti che entreranno in funzione a partire dal 2011. Cambiano le definizioni delle tipologie di impianto, si elimina il concetto di "integrato" e "parzialmente integrato", data anche dalla difficoltà di definirli, si passa alle sole due tipologie:<br /><br />•Impianto fotovoltaico realizzato su un edificio: è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo determinate modalità: <br />◦Su tetti piani con pendenza non superiore a 5°: devono essere posizionati ad un'altezza non superiore all'altezza della balaustra, qual'ora non ci fosse una balaustra l'altezza massima è di 30 cm.<br />◦Su i tetti a falda i moduli devono essere posizionati in modo complanare alla superficie con o senza sostituzione della medesima superficie.<br />◦In qualità di frangisole sono collegati alla facciata dell'edificio per produrre ombreggiamento e schermature sulle aperture.<br />◦Su serre dedicate all'agricoltura e floricoltura. I moduli costituiscono gli elementi della copertura della serra realizzata in legno, metallo o muratura, chiusa e ancorata al terreno. I moduli devono avere una distanza minima dal suolo di 2 m.<br />•Altri tipi di impianti fotovoltaici: tutti quei tipi di impianti che non rientrano nella prima tipologia.<br /><p><b>TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE</b></p><table><tbody><tr><th>  </th><th align="center" colspan="2">A</th><th align="center" colspan="2">B</th><th align="center" colspan="2">C</th></tr><tr><th align="center" rowspan="2">INTERVALLO DI POTENZA</th><th align="center" colspan="2">Dal 31 dic. 2010 al 30 apr. 2011</th><th align="center" colspan="2">Dal 30 apr. 2011 al 31 ago. 2011</th><th align="center" colspan="2">Dal 31 ago. 2010 al 31 dic. 2011</th></tr><tr><td align="center">Impianti realizzati sugli edifici</td><td align="center">Altri impianti fotovoltaici</td><td align="center">Impianti realizzati sugli edifici</td><td align="center">Altri impianti fotovoltaici</td><td align="center">Impianti realizzati sugli edifici</td><td align="center">Altri impianti fotovoltaici</td></tr><tr><th><i>kW.</i></th><td align="center"><i>€/kWh</i></td><td align="center"><i>€/kWh</i></td><td align="center"><i>€/kWh</i></td><td align="center"><i>€/kWh</i></td><td align="center"><i>€/kWh</i></td><td align="center"><i>€/kWh</i></td></tr><tr><th>1 ≤ P ≤ 3</th><td align="center">0,401</td><td align="center">0,358</td><td align="center">0,390</td><td align="center">0,345</td><td align="center">0,380</td><td align="center">0,333</td></tr><tr><th>3 < P ≤ 20</th><td align="center">0,372</td><td align="center">0,334</td><td align="center">0,357</td><td align="center">0,319</td><td align="center">0,342</td><td align="center">0,304</td></tr><tr><th>20 < P ≤ 200</th><td align="center">0,353</td><td align="center">0,315</td><td align="center">0,338</td><td align="center">0,300</td><td align="center">0,323</td><td align="center">0,285</td></tr><tr><th>200 < P ≤ 1000</th><td align="center">0,348</td><td align="center">0,304</td><td align="center">0,331</td><td align="center">0,285</td><td align="center">0,314</td><td align="center">0,266</td></tr><tr><th>P > 1000</th><td align="center">0,337</td><td align="center">0,298</td><td align="center">0,316</td><td align="center">0,277</td><td align="center">0,295</td><td align="center">0,257</td></tr></tbody></table>Come si vede dalla tabella le tariffe sono state suddivise in 3 scaglioni quadrimestrali per l'anno 2011. A partire da 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013 saranno valide le tariffe della colonna C decurtate del 6%. Queste tariffe vengono applicate dal momento nel quale l'impianto entra in esercizio e restano valide ed immutate per tutto il periodo di incentivazione, 20 anni.<br /><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato la bozza di Decreto "Conto Energia" per gli impianti che entreranno in funzione a partire dal 2011. Cambiano le definizioni delle tipologie di impianto, si elimina il concetto di "integrato" e "parzialmente integrato", data anche dalla difficoltà di definirli, si passa alle sole due tipologie:<br /><br />•Impianto fotovoltaico realizzato su un edificio: è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo determinate modalità: <br />◦Su tetti piani con pendenza non superiore a 5°: devono essere posizionati ad un'altezza non superiore all'altezza della balaustra, qual'ora non ci fosse una balaustra l'altezza massima è di 30 cm.<br />◦Su i tetti a falda i moduli devono essere posizionati in modo complanare alla superficie con o senza sostituzione della medesima superficie.<br />◦In qualità di frangisole sono collegati alla facciata dell'edificio per produrre ombreggiamento e schermature sulle aperture.<br />◦Su serre dedicate all'agricoltura e floricoltura. I moduli costituiscono gli elementi della copertura della serra realizzata in legno, metallo o muratura, chiusa e ancorata al terreno. I moduli devono avere una distanza minima dal suolo di 2 m.<br />•Altri tipi di impianti fotovoltaici: tutti quei tipi di impianti che non rientrano nella prima tipologia.<br /><p><b>TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE</b></p><table><tbody><tr><th>  </th><th align="center" colspan="2">A</th><th align="center" colspan="2">B</th><th align="center" colspan="2">C</th></tr><tr><th align="center" rowspan="2">INTERVALLO DI POTENZA</th><th align="center" colspan="2">Dal 31 dic. 2010 al 30 apr. 2011</th><th align="center" colspan="2">Dal 30 apr. 2011 al 31 ago. 2011</th><th align="center" colspan="2">Dal 31 ago. 2010 al 31 dic. 2011</th></tr><tr><td align="center">Impianti realizzati sugli edifici</td><td align="center">Altri impianti fotovoltaici</td><td align="center">Impianti realizzati sugli edifici</td><td align="center">Altri impianti fotovoltaici</td><td align="center">Impianti realizzati sugli edifici</td><td align="center">Altri impianti fotovoltaici</td></tr><tr><th><i>kW.</i></th><td align="center"><i>€/kWh</i></td><td align="center"><i>€/kWh</i></td><td align="center"><i>€/kWh</i></td><td align="center"><i>€/kWh</i></td><td align="center"><i>€/kWh</i></td><td align="center"><i>€/kWh</i></td></tr><tr><th>1 ≤ P ≤ 3</th><td align="center">0,401</td><td align="center">0,358</td><td align="center">0,390</td><td align="center">0,345</td><td align="center">0,380</td><td align="center">0,333</td></tr><tr><th>3 < P ≤ 20</th><td align="center">0,372</td><td align="center">0,334</td><td align="center">0,357</td><td align="center">0,319</td><td align="center">0,342</td><td align="center">0,304</td></tr><tr><th>20 < P ≤ 200</th><td align="center">0,353</td><td align="center">0,315</td><td align="center">0,338</td><td align="center">0,300</td><td align="center">0,323</td><td align="center">0,285</td></tr><tr><th>200 < P ≤ 1000</th><td align="center">0,348</td><td align="center">0,304</td><td align="center">0,331</td><td align="center">0,285</td><td align="center">0,314</td><td align="center">0,266</td></tr><tr><th>P > 1000</th><td align="center">0,337</td><td align="center">0,298</td><td align="center">0,316</td><td align="center">0,277</td><td align="center">0,295</td><td align="center">0,257</td></tr></tbody></table>Come si vede dalla tabella le tariffe sono state suddivise in 3 scaglioni quadrimestrali per l'anno 2011. A partire da 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013 saranno valide le tariffe della colonna C decurtate del 6%. Queste tariffe vengono applicate dal momento nel quale l'impianto entra in esercizio e restano valide ed immutate per tutto il periodo di incentivazione, 20 anni.<br /><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?cat.5'>Settore Elettrico</category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:22:13 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?item.6.5</guid>
</item>

<item>
<title>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</title>
<link>http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?item.13.5</link>
<description><![CDATA[Il 9 luglio 2009, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.<br />La legge, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, influisce sul settore elettrico ad ampio spettro, a partire dalla possibilità di costruire centrali nucleari in Italia.<br />Nel seguito segnaliamo alcune novità che emergono tra le pieghe della legge.<br /><br /><br />Impianti fotovoltaici <br /><br />Art. 27, comma 45<br />Nell’ambito dello scambio sul posto, l’energia elettrica prodotta e immessa in rete viene remunerata a condizioni economiche di mercato (anche per l’energia eccedente quella scambiata).<br /><br />N.B: potrebbe diventare così conveniente sovradimensionare l’impianto fotovoltaico rispetto alle esigenze energetiche dell’utente.<br /><br />Art. 27, comma 4 e 5<br />I comuni fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto per gli impianti (< 200 kW) di cui sono proprietari senza tenere conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete fermo restando il pagamento degli oneri di rete.<br />Quanto sopra vale inoltre per il Ministero della Difesa anche per impianti di potenza > 200 kW.<br /><br />N.B: in questo modo lo “scambio sul posto” evolve verso lo "scambio altrove"…!<br /><br />Art. 27, comma 21<br />I comuni (a prescindere dal numero di residenti) possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in “conto energia” e dei servizi di “scambio sul posto” dell’energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in “conto energia” e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.<br /> <br /> <br />AEEG e GSE <br /> <br />Art. 28 e 30, comma 25<br />La competenza dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas è stata estesa a tutte le attività della relativa filiera.<br />L’Autorità provvederà a stabilire tempi e modalità per la sostituzione dei vecchi contatori del gas con nuovi contatori elettronici idonei per la telelettura e telegestione.<br /><br />Art. 30<br />Il GSE, tra gli altri compiti, assume anche la gestione economica del mercato del gas naturale.<br /> <br /><br />Elettrodotti <br /> <br />Art. 27, comma 24, punto d)<br />I gestori degli elettrodotti usufruiscono di iter semplificati per effettuare manutenzioni o “piccole” modifiche agli elettrodotti esistenti.<br /><br /><br /> <br />PROROGA DI TERMINI<br /><br />E' stato pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1/7/09 il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".<br /> <br />Alberghi<br />L'art. 23, comma 9, proroga al 31/12/2010 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9/4/94.<br />La proroga si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dal DM 37/98. <br /><br /><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Il 9 luglio 2009, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.<br />La legge, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, influisce sul settore elettrico ad ampio spettro, a partire dalla possibilità di costruire centrali nucleari in Italia.<br />Nel seguito segnaliamo alcune novità che emergono tra le pieghe della legge.<br /><br /><br />Impianti fotovoltaici <br /><br />Art. 27, comma 45<br />Nell’ambito dello scambio sul posto, l’energia elettrica prodotta e immessa in rete viene remunerata a condizioni economiche di mercato (anche per l’energia eccedente quella scambiata).<br /><br />N.B: potrebbe diventare così conveniente sovradimensionare l’impianto fotovoltaico rispetto alle esigenze energetiche dell’utente.<br /><br />Art. 27, comma 4 e 5<br />I comuni fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto per gli impianti (< 200 kW) di cui sono proprietari senza tenere conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete fermo restando il pagamento degli oneri di rete.<br />Quanto sopra vale inoltre per il Ministero della Difesa anche per impianti di potenza > 200 kW.<br /><br />N.B: in questo modo lo “scambio sul posto” evolve verso lo "scambio altrove"…!<br /><br />Art. 27, comma 21<br />I comuni (a prescindere dal numero di residenti) possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in “conto energia” e dei servizi di “scambio sul posto” dell’energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in “conto energia” e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.<br /> <br /> <br />AEEG e GSE <br /> <br />Art. 28 e 30, comma 25<br />La competenza dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas è stata estesa a tutte le attività della relativa filiera.<br />L’Autorità provvederà a stabilire tempi e modalità per la sostituzione dei vecchi contatori del gas con nuovi contatori elettronici idonei per la telelettura e telegestione.<br /><br />Art. 30<br />Il GSE, tra gli altri compiti, assume anche la gestione economica del mercato del gas naturale.<br /> <br /><br />Elettrodotti <br /> <br />Art. 27, comma 24, punto d)<br />I gestori degli elettrodotti usufruiscono di iter semplificati per effettuare manutenzioni o “piccole” modifiche agli elettrodotti esistenti.<br /><br /><br /> <br />PROROGA DI TERMINI<br /><br />E' stato pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1/7/09 il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".<br /> <br />Alberghi<br />L'art. 23, comma 9, proroga al 31/12/2010 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9/4/94.<br />La proroga si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dal DM 37/98. <br /><br /><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?cat.5'>Settore Elettrico</category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:47:34 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?item.13.5</guid>
</item>

<item>
<title>Progetto "Energia" di Confartigianato Trieste</title>
<link>http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?item.12.5</link>
<description><![CDATA[La Confartigianato di Trieste ha definito un progetto per la promozione del risparmio energetico rivolto a privati ed imprese.<br />Il progetto è organizzato con la collaborazione dell'Organizzazione Tutela Consumatori sul tema del risparmio energetico e conseguentemente tutte le agevolazioni fiscali del 55% e 36%.<br />L'iniziativa coinvolge tutte le imprese del comparto costruzioni e specificatamente elettricisti, impiantisti termici, edili, serramentisti.<br />Il progetto prevede più fasi per la sensibilizzazione delle imprese e per la realizzazione di seminari formativi specifici sui temi del fotovoltaico, solare, condensazione e marcatura CE dei serramenti.<br />Presso la sede di Via Cicerone e presso il CPI di Muggia sono stati costituiti due sportelli "energetici" al fine di informare imprese e consumatori in merito alle agevolazioni fiscali inerenti il risparmio energetico.<br />L'ufficio categorie intende raccogliere le adesioni delle imprese che operano in questi settori per divulgare i prodotti ed i servizi complementari al settore delle costruzioni.<br />Le imprese interessate sono invitate a segnalare la propria adesione all'ufficio categorie di Confartigianato Trieste al fax 040 3735224. Per informazioni rivolgersi all'uff. categorie geom. Burolo tel. 040 3735206 cell. 348 5213942.<br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[La Confartigianato di Trieste ha definito un progetto per la promozione del risparmio energetico rivolto a privati ed imprese.<br />Il progetto è organizzato con la collaborazione dell'Organizzazione Tutela Consumatori sul tema del risparmio energetico e conseguentemente tutte le agevolazioni fiscali del 55% e 36%.<br />L'iniziativa coinvolge tutte le imprese del comparto costruzioni e specificatamente elettricisti, impiantisti termici, edili, serramentisti.<br />Il progetto prevede più fasi per la sensibilizzazione delle imprese e per la realizzazione di seminari formativi specifici sui temi del fotovoltaico, solare, condensazione e marcatura CE dei serramenti.<br />Presso la sede di Via Cicerone e presso il CPI di Muggia sono stati costituiti due sportelli "energetici" al fine di informare imprese e consumatori in merito alle agevolazioni fiscali inerenti il risparmio energetico.<br />L'ufficio categorie intende raccogliere le adesioni delle imprese che operano in questi settori per divulgare i prodotti ed i servizi complementari al settore delle costruzioni.<br />Le imprese interessate sono invitate a segnalare la propria adesione all'ufficio categorie di Confartigianato Trieste al fax 040 3735224. Per informazioni rivolgersi all'uff. categorie geom. Burolo tel. 040 3735206 cell. 348 5213942.<br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?cat.5'>Settore Elettrico</category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 11:31:54 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?item.12.5</guid>
</item>

<item>
<title>Finanziamenti per messa a norma impianti tecnologici e per risparmio energetico</title>
<link>http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?item.11.5</link>
<description><![CDATA[La Regione Friuli Venezia Giulia ha reso disponibile il bando per gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico, relativi alla <span class='bbcode underline' style='text-decoration:underline'>prima casa.</span><br />Riepiloghiamo gli interventi ritenuti ammissibili:<br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire anche parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici. </li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici esistenti finalizzata al miglioramento dell'efficienza energetica:<br />- isolamento dell'involucro edilizio<br />- utilizzo di impianti ad alto rendimento<br />- utilizzo di sitemi schermanti di controllo degli apporti solari, di controllo dell'inerzia termica degli elementi costruttivi</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Interventi finalizzati al conseguimento del risparmio energetico</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Interventi di messa a norma degli impianti tecnologici<br />- impianti di distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti di porte, cancelli e barriere. <br />-impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione e areazione dei locali.<br />- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura <br />- impianti per la distribuzione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed areazione dei locali.<br />- impianti di protezione antincendio</li></ul><br />Sono esclusi dal contributo:<br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Impianti di produzione, trasformazione, trasporto dell'energia elettrica</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Impianti radiotelevisivi, le antenne</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Impianti di sollevamento di persone o cose</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Nuovi impianti solari termici, fotovoltaici e geotermici con pompe di calore e similari</li></ul><br />Sono ammesse a contributi le seguenti spese:<br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Fornitura e posa di materiali e componenti necessari</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Opere edili connesse all'installazione di impianti IVA</li></ul><br />Il bando integrale è disponibile sul sito <a class='bbcode' href='http://www.regione.fvg.it/rafvg/casalavoripubblici/areaArgomento.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT8/ARG3/' >www.regione.fvg.it </a>.<br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[La Regione Friuli Venezia Giulia ha reso disponibile il bando per gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico, relativi alla <span class='bbcode underline' style='text-decoration:underline'>prima casa.</span><br />Riepiloghiamo gli interventi ritenuti ammissibili:<br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire anche parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici. </li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici esistenti finalizzata al miglioramento dell'efficienza energetica:<br />- isolamento dell'involucro edilizio<br />- utilizzo di impianti ad alto rendimento<br />- utilizzo di sitemi schermanti di controllo degli apporti solari, di controllo dell'inerzia termica degli elementi costruttivi</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Interventi finalizzati al conseguimento del risparmio energetico</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Interventi di messa a norma degli impianti tecnologici<br />- impianti di distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti di porte, cancelli e barriere. <br />-impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione e areazione dei locali.<br />- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura <br />- impianti per la distribuzione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed areazione dei locali.<br />- impianti di protezione antincendio</li></ul><br />Sono esclusi dal contributo:<br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Impianti di produzione, trasformazione, trasporto dell'energia elettrica</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Impianti radiotelevisivi, le antenne</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Impianti di sollevamento di persone o cose</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Nuovi impianti solari termici, fotovoltaici e geotermici con pompe di calore e similari</li></ul><br />Sono ammesse a contributi le seguenti spese:<br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Fornitura e posa di materiali e componenti necessari</li></ul><br /><ul class='bbcode'><li class='bbcode'>Opere edili connesse all'installazione di impianti IVA</li></ul><br />Il bando integrale è disponibile sul sito <a class='bbcode' href='http://www.regione.fvg.it/rafvg/casalavoripubblici/areaArgomento.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT8/ARG3/' >www.regione.fvg.it </a>.<br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?cat.5'>Settore Elettrico</category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 11:02:09 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?item.11.5</guid>
</item>

<item>
<title>Sconti sulla bolletta dell'energia elettrica</title>
<link>http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?item.10.5</link>
<description><![CDATA[Con la deliberazione n. 117/08 l’Autorità per l’energia elettrica e gas ha stabilito le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici che versano in condizioni economiche disagiate. <br /><br />L’emanazione di tale provvedimento è attuativo del d.m. 28 dicembre 2007 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito i criteri per compensare le spese sostenute per i consumi di energia elettrica dai clienti economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute. <br />In particolare, il d.m. 28 dicembre 2007: <br />- introduce, a partire dal 1° gennaio 2008, meccanismi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti cosiddetti “vulnerabili”; <br />- stabilisce che tale compensazione trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale, preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti e promuova un uso efficiente delle risorse; <br />- utilizza l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), quale strumento di selezione dei beneficiari, individuando una soglia unica a livello nazionale; <br />- prevede la cumulabilità delle agevolazioni concesse per le situazioni di disagio economico con quelle concesse a causa della presenza di gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita; <br />- dispone che gli oneri derivanti dai meccanismi di compensazione della spesa siano inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico; <br />- ritiene opportuno che nelle procedure per l’accesso e l’attivazione dei meccanismi di compensazione siano coinvolti i Comuni; <br />- per i clienti domestici in condizioni di disagio economico, prevede che la compensazione sia tale da produrre una riduzione della spesa dell’utente medio, indicativamente, del 20% e che sia parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica; <br />- per i clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute stabilisce che il distributore verifichi che le utenze siano incluse negli elenchi predisposti per l’attuazione delle procedure di distacco programmato e che il Ministero della salute possa adottare apposite misure ai fini dell’individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per il mantenimento in vita; <br />- prevede che nell’ambito della revisione del vigente ordinamento tariffario, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas possa prevedere l’introduzione di meccanismi di gradualità. <br /><br />Tenendo presente queste disposizioni e in base anche ai criteri di equità sociale, con la deliberazione n. 117/08, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ha: <br />- approvato il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati dettagliandone le modalità nell’allegato A alla deliberazione; <br />- modificato e integrato le disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica; <br />- stabilito le disposizioni concernenti i clienti finali domestici in gravi condizioni di salute; <br />- stabilito le disposizioni transitorie inerenti l’ammissione alla compensazione per gli anni 2008 e 2009. Solo i clienti che ne faranno richiesta entro il 28 febbraio 2008, la compensazione sarà riconosciuta a valere dal 1° gennaio 2008; <br />- introduce disposizioni transitorie circa l’individuazione delle apparecchiature medico terapeutiche in attesa dell’adozione delle apposite misure del Ministero della salute; <br />- le modalità per attivare il sistema informatico tra imprese e Comuni. Tali disposizioni mirano a favorire l’effettivo e rapido avvio del sistema informativo centralizzato necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, che sono i soggetti pubblici incaricati per la raccolta delle domande per ottenere lo “sconto” e le imprese distributrici che sono quelle che devono erogare concretamente lo “sconto”; <br />- stabilito la copertura dei costi sostenuti dalle imprese distributrici dell’energia elettrica. <br /><br />Con la deliberazione n. 152/08 è stata modificata e integrata la deliberazione n. 117/08 al fine di definire le modalità compensative per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano per l’esistenza in vita di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate a energia elettrica. <br />Dal punto di vista normativo le disposizioni sono state tutte emanate; spetta adesso ai Comuni, ai distributori e ai venditori di energia elettrica far sì che lo “sconto” venga materialmente erogato. <br /><br />Al fine di diffondere il più possibile tali informazioni, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato un comunicato per mettere in evidenza che:<br />“Il valore del ‘bonus’ sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare (60 euro/ anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4). A regime, si stima che potranno beneficiare della compensazione sociale circa 5 milioni di clienti disagiati, ai quali saranno assegnati, nel complesso circa 384 milioni di euro l’anno. Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 e prevede che il godimento del bonus possa essere anche retroattivo per tutto il 2008, per le richieste effettuate entro il 28 febbraio 2009. Nel corso delle prossime settimane, l’Autorità, gli operatori e i Comuni renderanno disponibili informazioni di dettaglio per la presentazione da parte dei clienti della richiesta per essere ammessi al bonus sociale”<br /><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Con la deliberazione n. 117/08 l’Autorità per l’energia elettrica e gas ha stabilito le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici che versano in condizioni economiche disagiate. <br /><br />L’emanazione di tale provvedimento è attuativo del d.m. 28 dicembre 2007 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito i criteri per compensare le spese sostenute per i consumi di energia elettrica dai clienti economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute. <br />In particolare, il d.m. 28 dicembre 2007: <br />- introduce, a partire dal 1° gennaio 2008, meccanismi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti cosiddetti “vulnerabili”; <br />- stabilisce che tale compensazione trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale, preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti e promuova un uso efficiente delle risorse; <br />- utilizza l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), quale strumento di selezione dei beneficiari, individuando una soglia unica a livello nazionale; <br />- prevede la cumulabilità delle agevolazioni concesse per le situazioni di disagio economico con quelle concesse a causa della presenza di gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita; <br />- dispone che gli oneri derivanti dai meccanismi di compensazione della spesa siano inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico; <br />- ritiene opportuno che nelle procedure per l’accesso e l’attivazione dei meccanismi di compensazione siano coinvolti i Comuni; <br />- per i clienti domestici in condizioni di disagio economico, prevede che la compensazione sia tale da produrre una riduzione della spesa dell’utente medio, indicativamente, del 20% e che sia parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica; <br />- per i clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute stabilisce che il distributore verifichi che le utenze siano incluse negli elenchi predisposti per l’attuazione delle procedure di distacco programmato e che il Ministero della salute possa adottare apposite misure ai fini dell’individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per il mantenimento in vita; <br />- prevede che nell’ambito della revisione del vigente ordinamento tariffario, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas possa prevedere l’introduzione di meccanismi di gradualità. <br /><br />Tenendo presente queste disposizioni e in base anche ai criteri di equità sociale, con la deliberazione n. 117/08, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ha: <br />- approvato il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati dettagliandone le modalità nell’allegato A alla deliberazione; <br />- modificato e integrato le disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica; <br />- stabilito le disposizioni concernenti i clienti finali domestici in gravi condizioni di salute; <br />- stabilito le disposizioni transitorie inerenti l’ammissione alla compensazione per gli anni 2008 e 2009. Solo i clienti che ne faranno richiesta entro il 28 febbraio 2008, la compensazione sarà riconosciuta a valere dal 1° gennaio 2008; <br />- introduce disposizioni transitorie circa l’individuazione delle apparecchiature medico terapeutiche in attesa dell’adozione delle apposite misure del Ministero della salute; <br />- le modalità per attivare il sistema informatico tra imprese e Comuni. Tali disposizioni mirano a favorire l’effettivo e rapido avvio del sistema informativo centralizzato necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, che sono i soggetti pubblici incaricati per la raccolta delle domande per ottenere lo “sconto” e le imprese distributrici che sono quelle che devono erogare concretamente lo “sconto”; <br />- stabilito la copertura dei costi sostenuti dalle imprese distributrici dell’energia elettrica. <br /><br />Con la deliberazione n. 152/08 è stata modificata e integrata la deliberazione n. 117/08 al fine di definire le modalità compensative per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano per l’esistenza in vita di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate a energia elettrica. <br />Dal punto di vista normativo le disposizioni sono state tutte emanate; spetta adesso ai Comuni, ai distributori e ai venditori di energia elettrica far sì che lo “sconto” venga materialmente erogato. <br /><br />Al fine di diffondere il più possibile tali informazioni, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato un comunicato per mettere in evidenza che:<br />“Il valore del ‘bonus’ sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare (60 euro/ anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4). A regime, si stima che potranno beneficiare della compensazione sociale circa 5 milioni di clienti disagiati, ai quali saranno assegnati, nel complesso circa 384 milioni di euro l’anno. Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 e prevede che il godimento del bonus possa essere anche retroattivo per tutto il 2008, per le richieste effettuate entro il 28 febbraio 2009. Nel corso delle prossime settimane, l’Autorità, gli operatori e i Comuni renderanno disponibili informazioni di dettaglio per la presentazione da parte dei clienti della richiesta per essere ammessi al bonus sociale”<br /><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.tecnoimpiantifvg.it/news.php?cat.5'>Settore Elettrico</category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:02:20 +0200</pubDate>
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