bonus casa 2025

Bonus edilizi 2025

Facciamo il punto della situazione sul Superbonus e altri bonus per la casa:

Tabella sinottica Bonus edilizi 2024-2025

Anno 2024 Anno 2025
SUPERBONUS
  • Solo per alcuni soggetti tra cui i condominii e i proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari
  • Aliquota al 70%
    Massimali diversi a seconda dello specifico intervento
  • Permane l’aliquota al 110% per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall’1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza
    (ex art. 119, comma 8-ter, d.l. n. 34/2020)
  • Solo per alcuni soggetti tra cui i condominii e i proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari
  • Aliquota al 65%
    Massimali diversi a seconda dello specifico intervento
  • Permane l’aliquota al 110% per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall’1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza
    (ex art. 119, comma 8-ter, d.l. n. 34/2020)
BONUS PER
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
  • Aliquota al 75%
  • Massimali diversi a seconda dello specifico intervento
    Possibilità di avvalersi, solo in alcuni casi, della cessione del credito e dello sconto in fattura
  • Aliquota al 75%
    Massimali diversi a seconda dello specifico intervento
BONUS CASA
  • Aliquota al 50%
  • Massimale di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare
  • Aliquota al 36%

Massimale di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare

BONUS MOBILI
  • Aliquota al 50%
  • Massimale di spesa pari a 5.000 euro
NON PREVISTA
ECOBONUS
  • Aliquota variabile da 50% a 75%
  • Massimali diversi a seconda dello specifico intervento
Aliquota al 36%
Massimale di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare
SISMABONUS
  • Aliquota variabile da 50% a 85%
  • Massimale di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare
  • Aliquota al 36%
  • Massimale di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare
ECO-SISMABONUS COMBINATI SULLE PARTI COMUNI EDIFICI
  • Aliquota variabile da 80% a 85%
  • Massimale di spesa pari a 136.000 euro per unità immobiliare
NON PREVISTA
BONUS VERDE
  • Aliquota al 36%
  • Massimale di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare
NON PREVISTA
Schema di una pompa di calore

Dallo Scambio sul Posto al Ritiro Dedicato

Schema di una pompa di caloreIn vigore dal 2005, lo “Scambio sul Posto” ha rappresentato per anni una delle principali forme di incentivazione nel settore fotovoltaico.

Con il recepimento della direttiva Red II (D.Lgs. 199/2021) lo scambio sul posto è destinato a sparire con un ideale passaggio delle consegne fra questo regime e il Ritiro Dedicato.

Lo Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata.

Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.

Scambio sul Posto: erogazione dei contributi e conguagli

Il GSE, tramite le letture del contatore comunicate dal gestore, verifica periodicamente quanta energia è stata prelevata e quanta immessa in rete. La verifica viene fatta annualmente, ma il GSE stima degli acconti trimestrali che versa sul conto corrente dell’utente con causale “Contributo in conto scambio”.

Alla fine di ogni anno si effettua un conguaglio e vengono corrette le stime per l’anno trascorso.

Scambio sul Posto: come si calcola il contributo?

Una volta che si conosce la quantità di energia scambiata con la rete elettrica, grazie alle letture periodiche dei contatori, è possibile calcolare il contributo relativo allo Scambio sul posto.

Questo contributo rappresenta un rimborso per l’energia che l’utente ha ceduto alla rete.

La remunerazione avviene attraverso la vendita dell’energia, a cui si aggiunge il rimborso di parte dei servizi di rete, esclusi gli oneri fiscali.

La formula utilizzata per il calcolo del contributo è:

Cs = min [ Oe ; Cei ] + CUsf  x  Es

Dove:

  • Oe = Onere energia, è il prezzo dell’energia elettrica prelevata e pagata dall’utente ed è il prodotto tra i kWh prelevati ed il prezzo unico nazionale (PUN). Il PUN varia in base all’andamento dei mercati ed è una media nazionale dei prezzi rilevati ogni mese in ogni regione;
  • Cei = Controvalore dell’energia immessa, è il valore economico dell’energia immessa in rete ed è il prodotto tra i kWh immessi ed il prezzo zonale dell’energia sul “Mercato del Giorno Prima”;
  • CUsf = Corrispettivo Unitario di Scambio Forfettario, cioè un valore espresso in centesimi di euro calcolato dal GSE che tiene conto delle tariffe di trasmissione, distribuzione, dispacciamento ed alcuni oneri normalmente addebitati in bolletta;
  • Es = Energia Scambiata, cioè la quantità di kWh immessi e poi ri-prelevati, è pari al minimo tra kWh immessi e kWh prelevati in totale durante l’anno.

Quanto paga lo Scambio sul Posto nel 2024?

Nel 2024 l’energia immessa in rete dall’impianto fotovoltaico e ri-prelevata viene pagata dal GSE con una tariffa media di circa 0,16 € a kWh (pari a circa metà del prezzo medio per acquistare energia dalla rete).

Attualmente, in regime di scambio sul posto paga circa 0,10 €/kWh. La parte eccedente vale circa 0,06 €/kWh (circa un quarto del prezzo medio di acquisto) – pari al PUN (Prezzo Unico Nazionale rilevato sulla Borsa Elettrica Italiana: è il costo all’ingrosso dell’energia elettrica).

Per i i nuovi impianti è ancora possibile richiedere l’attivazione dello Scambio sul posto?

Per i nuovi impianti fotovoltaici, formalmente, è ancora possibile richiedere l’attivazione dello Scambio sul Posto.

Anche in questo caso, infatti, alla soppressione prevista non sono seguiti i decreti che avrebbero dovuto sancire la fine effettiva dello scambio sul posto. In mancanza di istruzioni specifiche lo Scambio sul Posto continua, di fatto, ad essere in vigore.

Dopo la fine dello scambio sul posto, i proprietari di impianti fotovoltaici avranno due possibilità:

  1. il Ritiro Dedicato: vendere tutta l’energia prodotta al GSE al prezzo stabilito dal decreto ministeriale;
  2. l’autoconsumo e adesione alle comunità energetiche con immissione in rete delle eccedenze: consumare l’energia prodotta e immettere l’eccedenza nella rete, ricevendo un corrispettivo basato sul valore di mercato dell’energia.
bonus sicurezza

Bonus sicurezza: antintrusione e videosorveglianza agevolabili fino a fine anno

bonus sicurezza

Bonus Sicurezza: antintrusione e videosorveglianza

A fine dicembre 2024 scade il Bonus Sicurezza, ovvero la possibilità di detrarre in 10 anni il 50% dei costi sostenuti. Il focus più interessante è dedicato alla cosiddetta sicurezza attiva, di cui fanno parte i sistemi di Antintrusione Videosorveglianza.

Bonus Sicurezza: antintrusione e videosorveglianza

La detrazione riguarda i sistemi denominati a sicurezza attiva, cioè quei sistemi che aiutano a prevenire il reato, avvisando e intervenendo anche prima del reato stesso, e che sono perlopiù di responsabilità degli installatori:

  • Sistemi di allarme intrusione;
  • Videosorveglianza;
  • Impianti di rilevazione incendi, evacuazione e controllo fumi;
  • Nebbiogeni e dispositivi similari (antirapina / antiscasso);
  • Sistemi di controllo accessi in ambienti pubblici e semipubblici.

Beneficiari e modalità

Questo beneficio è rivolto sia a contribuenti privati sia a titolari d’impresa con partita Ivacon l’unica condizione del possesso dell’immobile oggetto di intervento. Esiste poi la possibilità di estendere questo vantaggio ai familiari conviventi, solamente per ciò che concerne l’ambito residenziale.

La detrazione, per interventi con un limite massimo di lavori pari a 96mila euro, è ottenibile attraverso un oramai rodato metodo: l’utilizzo di un bonifico parlante che contenga tutti i dati utili a dimostrare il legame tra la spesa e la proprietà dell’impianto, ovvero, codici fiscali del beneficiario e dell’impresa che esegue i lavori, data e importi. Naturalmente, nella causale dovrà essere sempre esplicitato il riferimento alla norma che consente questa attività (articolo 16-bis del Dpr 917/1986).

Un beneficio per utente finale e professionista, a patto che…

Il beneficio fiscale è conseguente, dunque, all’installazione di un impianto, ma, ancor più quando parliamo di sicurezza e tutela delle persone, è giusto sempre sottolineare come un impianto non realizzato secondo la regola dell’arte metta a rischio sia il cliente sia, soprattutto, il professionista che non ha seguito le direttive della norma.

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Gradi di rischio impianto antifurto

Bonus sicurezza: detrazioni del 50% per le spese di installazione

La progettazione di impianti di allarme e antifurto tramite il bonus sicurezza, noto Gradi di rischio impianto antifurtoanche come bonus allarme o bonus antifurto, costituisce una detrazione fiscale del 50% sull’impianto di allarme. Questo beneficio rientra nell’ambito degli incentivi noti come “bonus ristrutturazioni“, applicabili alle abitazioni.

Secondo quanto dichiarato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il bonus ristrutturazioni si estende anche agli interventi volti a prevenire atti illeciti da parte di terzi, come furti e aggressioni. La proroga del contributo è valida fino alla fine del 2024, garantendo una detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 €.

La detrazione fiscale del 50% può essere ottenuta in 10 anni. Alcuni esempi di misure ammissibili per il bonus sicurezza includono apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto con relative centraline, fotocamere o cineprese collegate a centri di vigilanza privati, l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, nonché il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici e porte blindate o rinforzate.

Gli impianti antifurto sono dispositivi necessari per aumentare la sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, ridurre i rischi di intrusione e arginare il problema dei furti, a patto che siano progettati a regola d’arte.

Il Comitato Tecnico Italiano (CTI) ha individuato tutti gli impianti di allarme e sorveglianza per la protezione di edifici, fra i quali:

  • i sistemi antintrusione e videosorveglianza;
  • i sistemi di controllo accessi;
  • gli impianti di rivelazione e segnalazione incendio;
  • i centri di monitoraggio e ricezione allarmi;
  • gli apparati citofonici e videocitofonici.

In questo focus ci concentriamo sui sistemi antintrusione. Sono 2 le norme di riferimento per la progettazione di impianti antifurto:

  • la norma CEI 79-3, “Sistemi di allarme – Prescrizioni particolari per gli impianti di allarme intrusione”, che definisce i requisiti tecnici e gli standard di sicurezza da rispettare durante il processo di realizzazione, verifica e manutenzione dell’impianto;
  • la norma CEI 64-8, che regolamenta la progettazione, l’implementazione e la verifica degli impianti elettrici operanti a bassa tensione. Il documento fornisce una serie di disposizioni relative alla selezione dei componenti elettrici, alla progettazione e all’installazione dell’impianto, nonché alle procedure di verifica e all’ottimizzazione dell’efficienza energetica.

Non si può progettare un impianto antifurto se prima non si fa una valutazione del rischio. Quest’ultima deve tener conto di una serie di fattori tra i quali la destinazione d’uso del luogo in cui viene installato l’impianto d’allarme e il valore dei beni da proteggere.

In questo modo si può classificare il tipo di impianto tra uno dei quattro gradi di rischio individuati dalla norma:

  • rischio basso (grado 1): gli intrusi hanno una conoscenza bassa degli impianti di sicurezza e non hanno una grande quantità di attrezzi tra quelli facilmente reperibili;
  • rischio medio-basso (grado 2 ): gli intrusi non conoscono bene gli impianti, ma hanno a disposizione strumenti portatili tali da disattivare il sistema;
  • rischio medio-alto (grado 3): gli intrusi hanno una discreta conoscenza degli impianti di sicurezza, con a disposizione una vasta gamma di strumenti e apparecchi elettronici portatili;
  • rischio alto (grado 4): gli intrusi hanno capacità e risorse per pianificare un’intrusione o una rapina del dettaglio, oltre che strumenti e attrezzature per metterla in atto, anche quelli per sostituire i componenti dell’impianto di sicurezza.

In base al rischio la norma CEI 79-3 analizza i livelli di prestazione dell’impianto.

L’impianto da progettare può avere 4 livelli di prestazione: dal livello 1 (quello più basso se il rischio valutato è basso) al livello 4 (livello di prestazione più alto se il rischio valutato è alto). Quindi bisognerà fare una valutazione sul grado di rischio prima di procedere con l’installazione di una tipologia di allarme: se ad esempio voglio proteggermi da rapinatori che non hanno una buona conoscenza del sistema, ma che hanno gli strumenti necessari per poterlo disattivare, allora procederò ad installare un sistema di allarme di grado 2.

Quando ci si appresta a progettare un impianto di allarme occorre fare numerosi calcoli, schemi e relazioni al fine di realizzare un sistema sicuro e in linea con le norme in vigore. Eventuali errori di progettazione potrebbero causare futuri incidenti elettrici e mettere a rischio la sicurezza dell’edificio e delle persone.

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Garantire la Sicurezza e l’Efficienza degli Impianti Elettrici: Guida alle Verifiche Fondamentali

Negli ambienti domestici e industriali, un’installazione elettrica affidabile è essenziale per garantire la sicurezza delle persone e la corretta funzionalità degli impianti nel tempo. Tuttavia, per ottenere questo livello di affidabilità, è fondamentale effettuare regolarmente verifiche accurate sull’impianto elettrico. In questo articolo, esploreremo l’importanza di queste verifiche e i passaggi fondamentali da seguire per assicurare la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici.

1. Progettazione e Normative

Prima ancora di iniziare le verifiche sull’impianto, è cruciale garantire una progettazione accurata che rispetti le normative di sicurezza vigenti. Una corretta progettazione dell’impianto elettrico è il primo passo verso la creazione di un sistema sicuro e affidabile.

2. Verifiche Iniziali

Le verifiche iniziali vengono effettuate prima della messa in servizio dell’impianto elettrico. Durante questa fase, un tecnico specializzato esamina l’installazione per identificare eventuali difetti o problemi che potrebbero compromettere la sicurezza o il corretto funzionamento dell’impianto. Tra le cose controllate ci sono la presenza di dispositivi di emergenza, interruttori differenziali e magnetotermici, e la corretta messa a terra.

3. Verifiche Periodiche

Le verifiche periodiche sono cruciali per garantire che l’impianto mantenga gli standard di sicurezza e funzionalità nel tempo. Queste verifiche vengono eseguite regolarmente da tecnici specializzati e comprendono esami visivi e prove tecniche per identificare eventuali difetti o problemi che potrebbero essersi verificati nel corso del tempo.

4. Utilizzo di Software Specializzati

Per garantire una progettazione ottimale e conforme alle normative di settore, si consiglia l’utilizzo di software specializzati per la progettazione e la verifica degli impianti elettrici. Questi strumenti consentono di creare modelli dettagliati degli impianti elettrici, valutare con precisione le dimensioni e i carichi, e condurre tutte le verifiche necessarie per assicurare la sicurezza e l’efficienza dell’impianto.

In conclusione, le verifiche sull’impianto elettrico sono un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti domestici e industriali. Seguendo una procedura accurata e utilizzando strumenti e software specializzati, è possibile garantire un funzionamento sicuro e affidabile degli impianti elettrici nel tempo.